1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Roma, appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza delle sezioni distaccate della corte d'appello di Roma, con sede in Latina, di cui ai citati articoli 1 e 2, sono devoluti alla cognizione dei medesimi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali,