Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Roma, appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza delle sezioni distaccate della corte d'appello di Roma, con sede in Latina, di cui ai citati articoli 1 e 2, sono devoluti alla cognizione dei medesimi uffici.

      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali,

 

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alla data di cui al medesimo comma 1, sono già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.